E' veramente sconcertante apprendere, dal comunicato stampa del Comune di Cava de’ Tirreni del 13 ottobre 2014, pubblicato anche sugli organi di stampa, che l’amministrazione comunale possa ritenersi soddisfatta per avere ottenuto una sentenza (pronunciata da un Tar, quello di Salerno, alquanto disattento alle questioni di diritto e più sensibile alle violazioni di legge perpetrate attraverso abusi edilizi) che, pur riconoscendo l'abuso commesso dal Comune di Cava de’ Tirreni nell'avere costruito la “rampa con struttura ad archi”, che dovrebbe collegare via de Marinis con via Caliri, senza alcuna autorizzazione paesaggistica, ritiene comunque che tale scempio (l'opera abusiva che si vorrebbe sanare in spregio ad ogni principio normativo) possa essere sanato ovvero debba essere sanato (per come vorrebbe il Tar) con la collaborazione proprio di quell'Organismo di controllo (la Soprintendenza) che aveva già bocciato l'opera abusiva in questione come un'opera non compatibile da un punto di vista paesaggistico, e quindi, da dover abbattere ai sensi dell'art. 167 del D. lgvo 422004.
In altri termini il Tar vorrebbe che la Soprintendenza collaborasse con l’Ente locale, che ha commesso l’abuso, nel trovare soluzioni progettuali idonee a salvare a qualunque costo un’opera pubblica non assolutamente sanabile costringendola, dunque, a dover violare, così, quelle specifiche disposizioni normative (il Codice dei Beni culturali) che impongono, invero, una diversa soluzione; e più precisamente la demolizione delle opere non conformi ai parametri imposti dalla legge (ovvero che non abbiano creato nuovi volumi rispetto a quelli precedentemente assentiti o nuove ed ulteriori superfici utili) e quindi non assolutamente compatibili da un punto di vista paesaggistico.
Fortunatamente esiste un giudice di secondo grado (il Consiglio di Stato) in grado di valutare la questione in modo più conforme alle vigenti e vincolanti norme speciali.
Italia Nostra,
la sezione di Cava de’Tirreni